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La Cassazione boccia i comuni sulle revisioni catastali: riclassificazioni senza indagini sugli immobili e sui cambiamenti effettivi nelle microzone

A RISCHIO LE ENTRATE DI MOLTI ENTI LOCALI

La Cassazione boccia i Comuni:


sbagliate revisioni estimi catastali

La Suprema corte: amministrazioni e Agenzie del territorio non possono procedere a riclassificazioni senza indagini accurate sugli immobili e sul territorio che li circonda

ROMA – Alt alle riclassificazioni catastali operate in modo sommario e poco corretto dalle amministrazioni locali. La Cassazione boccia le procedure comunali che riclassificano le abitazioni senza provvedere a «verificare le effettive trasformazioni specifiche subite dalle unità immobiliari in questione» e, per quanto riguarda le microzone di riferimento, omettendo di evidenziare quali significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano ci siano stati. La sentenza 2357 emessa il 3 febbraio dalla Quinta sezione della Cassazione, potrebbe avere pesanti effetti sulle operazioni di cassa effettuate da molti Comuni italiani tramite le agenzie del territorio. A partire dal bilancio di Roma.

RISORSE A RISCHIO – La Cassazione era stata interpellata da un residente di Napoli, R.T., che lunedì 3 ha visto riconosciute le sue ragioni. Il dettato della Corte va però oltre il singolo ricorso e ridisegna il contesto corretto entro il quale devono essere effettuati i cambi di categoria e classe catastale. Bufera sulle riclassificazioni catastali che hanno impegnato molti Comuni a ridefinire le categorie e le classi catastali di importanti parti del patrimonio immobiliare, un processo destinato a portare nelle casse delle amministrazioni locali (a partire da Roma) ingenti risorse.

IL SI’ DELLA «TRIBUTARIA» – Con una sentenza che piomba inaspettata la Quinta Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impositivo ai danni del cittadino napoletano, che si era rivolto alla Suprema Corte dopo che la Commissione Tributaria regionale aveva confermato la nuova classificazione dell’abitazione respingendo il suo ricorso nei confronti dell’Agenzia del Territorio. Secondo il ricorrente «l’attribuzione della nuova rendita è astratta e fondata su mera ipotesi dell’Ufficio: troppo generici i parametri enunciati, comprese le infrastrutture, enfatizzate troppo ed anche impropriamente» ed omesso di considerare che manca «ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l’immobile accertato».

IL CRITERIO COMPARATIVO –Di fronte alla Cassazione l’Agenzia del Territorio ha difeso il proprio operato, basato sul criterio dell’ «estimo comparativo» (in sostanza la comparazione di un’abitazione con altre della microzona con caratteristiche presumibilmente analoghe) «tenendo conto delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane». Secca la risposta della Cassazione che in sostanza stabilisce che «quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare».

TRASFORMAZIONI DA VALUTARE – Insomma, nel primo caso, l’Agenzia del Territorio deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, «a seguito – sottolinea la Cassazione – di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente». Questi criteri non erano stati soddisfatti a Napoli, non lo sono però a un primo sommario esame neanche in molte altre situazioni comunali. In ogni caso la Cassazione ha deciso di provvedere «anche nel merito, accogliendo l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questione». Insomma, in sintesi, i Comuni e le Agenzie del territorio non possono procedere alle riclassificazioni senza indagini accurate sugli immobili e sul territorio che li circonda.

Paolo Brogi

Corriere.it 06 febbraio 2014

http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/14_febbraio_06/cassazione-boccia-comuni-sbagliate-revisioni-estimi-catastali-d572e856-8f0e-11e3-8c4a-c355fa4079e9.shtml

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