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41° udienza del processo Rostagno: con un’ordinanza la Corte ammette uno stuolo di testi richiesti dalle difese degli imputati. E intanto tra poco saranno due anni di processo…

41° udienza, Processo per l’omicidio di Mauro Rostagno. Trapani, Aula Falcone 14 dicembre 2012. (Trascrizione di Marco Rizzo)

Quarantunesima udienza del processo a carico del boss trapanese Vincenzo Virga e di Vito Mazzara, accusati di essere rispettivamente mandante e (uno degli) assassino di Mauro Rostagno. Attesa per la decisione della Corte, Oggi potrebbero essere ammesse nuove prove ai sensi del 507 del cpp.

Mentre attendiamo la corte e i tecnici fanno le prove di collegamento con il carcere di Parma, apprendiamo che anche oggi è assente la teste Annamaria Di Ruvo, ex ospite di Saman più volte invitata a comparire. Per l’udienza del 5 dicembre la donna ha esibito ai carabinieri un certificato medico che la obbligava a restare a casa per tre giorni, “giusto in tempo per impedire la comparizione della teste”, disse il presidente della Corte Pellino.

Misto di tensione e rassegnazione in aula per l’assenza della Di Ruvo. Pellino sull’assenza del teste: “La Di Ruvo ha tempestivamente presentato l’ennesimo certificato di malattia, sempre per i soliti due giorni, diventa inutile anche un accertamento fiscale. Adduce stavolta una crisi ipertensiva, quindi niente accompagnamento coatto. La signora è evidentemente molto ostinata ma lo siamo anche noi.” I PM si rimettono alla corte, l’avvocato Galluffo (che come difensore di uno degli imputati ha citato la teste) afferma: “La giustizia merita rispetto e la Di Ruvo evidentemente non ne ha”.

L’avvocato Galluffo ricorda le richieste di integrazioni probatorie della scorsa udienza e fa presente che quelle nuove richieste sono emerse in corso d’opera si devono all’apertura di nuovi filoni durante il dibattimento, nonostante siano state derise in aula. Riprova a chiedere l’inserimento tra le prove del libro di Di Cori, oltre a un’intervista su Quarto Potere del giornalista locale Macaluso a Di Cori, un articolo di Scalettari per il Fatto e i messaggi dei servizi segreti che provano la presenza dell’ex ospite di Saman Cammisa alias “Jupiter” in Somalia nel periodo in cui fu uccisa Ilaria Alpi (http://www.slideshare.net/ilfattoquotidiano/ordine-jupiter), nonché il SIT del maresciallo Li Causi, a capo di Gladio a Trapani, nonché diversi altri documenti già citati nella scorsa udienza.

Fissate intanto le prossime udienze: 18 e 30 gennaio.

Il Pm sul teste Di Cori: è totalmente inaffidabile e privo di credito, non lo riteniamo solo noi. Non è in grado di apportare nessun elemento serio, oggettivo e concreto nella ricostruzione di dinamica e movente dell’omicidio. De Lutiis, per quanto esperto di servizi segreti, non serve alla corte perché si trasformerebbe in un consulente e non ne abbiamo bisogno. A proposito degli articoli del Fatto Quotidiano, l’ipotesi del legame tra l’omicidio di Alpi e Hrovatin e quello di Rostagno è certamente suggestiva ma è un’ipotesi giornalistica. Dobbiamo riferirci, come già detto, agli imputati. Altro non verrebbe esplorato con il dovuto rigore. Idem per gli atti riguardanti Li Causi.

PM: “per la compagna di Natale L’Ala, la collaboratrice di giustizia Filippello, basta chiedere di sentirla. Non ci opporremo se la difesa lo chiede. Del tutto fuori luogo introdurre la deposizione di Leonardo Marino. Sappiamo benissimo che non sa nulla dell’omicidio di Rostagno, la sua presenza è fuori luogo.

I PM concordano nella produzione di articoli e foto che testimoniano l’abilità di Vito Mazzara con le armi in quanto campione di tiro. Le parti civili concordano con i PM. L’avvocato di Saman, Esposito, dice invece che acquisire il libro di Di Cori testimonierebbe proprio della sua inaffidabilità. La corte si ritira per deliberare e preannuncia che l’elaborazione sarà particolarmente complessa.

Appendice istruttoria. Facciamo un passo indietro, dato che questo forse è l’elemento più importante emerso oggi e merita la giusta attenzione. Paci ricorda che nella sua deposizione Pampillonia (Digos) fece riferimento alle circostanze riferite da Sergio Di Cori su un traffico d’armi intercettato da Rostagno a Trapani, nella pista di Kinisia. Nel corso della stessa deposizione riferisce che la donna che si trovava con Rostagno era la moglie del generale Chizoni che operava a Trapani. I PM hanno avuto modo (a seguito di una delega di indagine inoltrata alla mobile di Trapani) di identificare la donna citata da Di Cori. Si tratta dell’altra indagine condotta dalla procura di Palermo già citata nelle scorse udienze e che evidentemente ha dei punti di contatto con il processo in corso. Paci: “Non sono emerse circostanze tali da meritare presenza del teste al dibattito”. Il PM chiede l’acquisizione dei verbali degli interrogatori.

Pausa. Riprende alle 15/15.30.

Ed occoci all’ordinanza che dispone l’audizione di una lunga serie di testi. Con l’ordinanza la Corte di Assise di Trapani (vedi testo integrale pubblicato a parte) ha così disposto l’audizione di quasi tutti i testi richiesti dalle difese degli imputati (col respingimento solo di quattro richieste, relative a De Gennaro, De Lutiis, Marino, Macaluso)

E’ stata inoltre disposta l’acquisizione di vari documenti a partire dalla relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo del 2.3.1996 a firma dell’ispettore Gaetano Azzolina, concernente l’esame balistico-comparativo delle armi sequestrate a Mazzara Vito in data 7.2.1996. E della relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo del 21.3.1996 a firma dell’ispettore Biagio Manetto, concernente l’arma sequestrata a carico di Zizzo Marco in data 4.3.1996. Disposta l’acquisizione anche del libro di Sergio Di Cori “Delitto Rostagno – un teste accusa”.

Molto lunga dunque la lista dei testi che la Corte convocherà in udienza.

In relazione al contesto criminoso in cui sarebbe maturata la decisione di uccidere Mauro Rostagno saranno sentiti:

Fiorino Liborio

Martinez Salvatore

Polizano Rocco

Maresciallo Angelo Voza (Guardia di Finanza)

Filippello Giacoma

Dr. Germanà Calogero

Mulè Nicolò

Cannizzaro Maria

Augias Corrado

Bizzi Giuseppe

Nel quadro delle inchieste giornalistiche condotte dal Rostagno nell’ambito del traffico di armi, è disposto l’esame di:

Torregrossa Natale

Il dentista che operava presso la comunità Saman nel 1988 (ancora da identificare)

Esame inoltre di:

Palladino Andrea

Scalettari Luciano

Benivegna Angelo

Navarro Stagno Carl

Cammisa Giuseppe

On. Oddo Camillo

Sen. Massimo Brutti

Col. Fornaro Paolo

Col. Piacentini Luciano

Amm. Martini Fulvio

Gandus Valeria

Pampillonia Giovanni.

In relazione alle dichiarazioni rese da Elmo Francesco va disposto l’esame di:

Mar. Vacchiano Vincenzo

Non saranno infine sentiti:

De Lutiis Giuseppe

De Gennaro Giovanni

Marino Leonardo

Macaluso Maurizio

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L’ORDINANZA (testo completo)

N. 7/2010 R.G. Assise.

TRIBUNALE DI TRAPANI

Corte di Assise

ORDINANZA

La Corte di Assise di Trapani, riunita in camera di consiglio e composto dai Sigg.

1) Dr. Angelo Pellino                                  Presidente

2) Dr. Samuele Corso                                 Giudice

3) Sig.ra Vita Spatafora                                 Giudice popolare

4) Sig. Giuseppe Ruisi                                   Giudice popolare

5) Sig.ra Domenica Alastra                           Giudice popolare

6) Sig. Giuseppe Trapani                               Giudice popolare

7) Sig. Giacomo Accardo                              Giudice popolare

8) Sig. Salvatore Marrone                              Giudice popolare

Sentite le parti e letti gli atti;

a scioglimento della riserva sulle richieste istruttorie avanzate ai sensi dell’art. 507 c.p.p. all’udienza del 5.12.2012 e all’udienza del 14.12.2012, rispettivamente, dal pubblico ministero e dai difensori delle parti civili e degli imputati

OSSERVA

Il quadro probatorio fin qui delineato rende assolutamente necessario, ad avviso della Corte, procedere ad una serie di ulteriori approfondimenti istruttori.

In conformità a quanto statuito dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo nella sentenza emessa il 17 Ottobre 2006, n. 41281, GRECO) sul fondamento e i limiti del potere istruttorio officioso da parte del giudice del dibattimento, deve ritenersi che il processo penale introdotto dal nuovo codice del 1988, pur configurandosi tendenzialmente alla stregua di un processo di parti, non abbia inteso affatto accogliere integralmente il principio dispositivo in materia di prova perché, pur valorizzando i poteri e gli oneri di impulso e di iniziativa delle parti, tuttavia, in diversi momenti decisivi dell’iter processuale e nel concreto svolgimento della sua dialettica, ha preservato i poteri officiosi del giudice a tutela di istanze e finalità indefettibili del processo e sottratti alla disponibilità delle parti come l’accertamento della verità dei fatti penalmente rilevanti e delle relative responsabilità, la soggezione del giudice esclusivamente alla legge e l’obbligatorietà dell’azione penale.

Questa originaria impostazione codicistica non è stata mutata né appare condizionata dalla riforma dell’art. 111 Cost. che, nella sua nuova formulazione, ha consacrato il principio del contraddittorio come fondamentale canone di formazione della prova, senza per questo incidere sui limiti entro cui il principio dispositivo è stato recepito.

Infatti, come ben puntualizzato nella richiamata pronunzia delle SS.UU., l’art. 507 ha lo scopo precipuo “di consentire al giudice che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone, di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire”. Deve precisarsi anzi che, “senza neppure scomodare i grandi principi, in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l’accertamento della verità, può più ragionevolmente affermarsi che la norma mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell’accertamento probatorio, sul presupposto che, se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie, è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti”.

D’altra parte, nella lettera della norma, come nella sua ratio più pregnante – per non dire della relazione di accompagnamento al nuovo codice di rito e della stessa dir. nr. 73 della legge delega che parla solo e genericamente di “potere del giudice di disporre l’assunzione di mezzi di prova” – non v’è traccia dell’esistenza di limiti sostanziali e precostituiti all’esercizio del potere istruttorio officioso da parte del giudice del dibattimento, che non siano quelli derivanti dai parametri che devono orientare la decisione di ricorrervi: nel senso che l’iniziativa deve essere “assolutamente necessaria” (e in effetti sia l’art. 507 che l’omologa norma di cui all’art. 603 in tema di rinnovazione dell’istruzione nel giudizio d’appello usano questa espressione) e la prova deve avere carattere di “decisività” (ché altrimenti non sarebbe necessaria). E un ulteriore vincolo è rappresentato dalla necessità che il potere officioso in materia di prova sia esercitato “nell’ambito delle prospettazioni delle parti e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare”, poiché “la formulazione di un’ipotesi autonoma e alternativa da parte del giudice costituisce infatti (v. Cass. Sez. Un. 30 Ottobre 2003 n. 20, ANDREOTTI) “violazione sia delle corrette regole di valutazione della prova che del basilare principio di terzietà della giurisdizione”.

Ma fatti salvi questi limiti fisiologici e connaturati alla ratio dei poteri officiosi del giudice, un’applicazione dell’art. 507 conforme al significato più ampio consentito dalla formulazione letterale della norma non pregiudica il principio della terzietà del giudice, né il principio della parità tra le parti, come non nuoce alla difesa dell’imputato.

Ed invero, l’iniziativa istruttoria d’ufficio risponde solo alla legittima esigenza di colmare, con doveroso rigore, eventuali lacune conoscitive del processo, quali che siano le cause che le abbiano determinate; e quindi può essere assunta, indifferentemente, a fronte di un’inerzia tanto del pubblico ministero quanto della difesa dell’imputato, senza incontrare preclusioni in decadenze o inammissibilità che sanzionano il differente ambito di iniziativa costituito dall’esercizio del diritto alla prova. Quest’ultimo è esclusivo appannaggio e prerogativa delle parti, laddove l’ammissione d’ufficio di nuovo mezzi di prova ai sensi dell’art. 507, sia che consegua ad un’autonoma iniziativa del giudice sia che sia sollecitata da specifiche richieste di parte, è un potere-dovere che il giudice non può esimersi dall’esercitare, ricorrendone i presupposti.

Così, in accordo con quanto statuito, prima dalle Sezioni Unite (già con la sentenza 6.11.1992, MARTIN) e poi dalla Corte Costituzionale (che con sentenza 24 marzo 1993 n. 111, nel rigettare le eccezioni di incostituzionalità sollevate, affermò che il potere istruttorio del giudice del dibattimento ex art. 507 non è affatto eccezionale ma suppletivo), deve ritenersi che a divenire inammissibile, ai sensi dell’art. 468 c.p.p., non è la prova, come tale, bensì la richiesta intesa come atto di parte del pubblico ministero o della difesa; mentre nessuna inammissibilità è prevista per il potere esercitabile d’ufficio dal giudice.

Ne consegue il principio – statuito dalla sentenza GRECO nell’affrontare la questione alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 Cost. – secondo cui “Il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto”. Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 26 febbraio 2010, n. 73, ha dichiarato infondata la q.l.c. dell’art. 507 sollevata proprio in riferimento all’art. 111 Cost. “nella parte in cui consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova anche quando si tratti di prove dalle quali le parti sono decadute per mancato o irrituale deposito della lista prescritta dall’art. 468 c.p.p., e, a seguito di tale decadenza, sia mancata ogni acquisizione probatoria”.

La Corte non ha mancato anzi di sottolineare come l’ammissione di nuove prove ex art. 507, proprio per il fatto di essere stata sollecitata da specifiche richieste di parte – ancorché si trattasse della parte decaduta ex art. 468 dal diritto di postularle – non consente di ravvisare un reale sacrificio del principio dispositivo in base al quale il giudice è chiamato a decidere sulla base di quanto allegato e provato dalle parti; mentre manca in radice la possibilità di ipotizzare una lesione del dovere di imparzialità del giudice, poiché questi, come si legge nella citata decisione, “ammette la prova in quanto risponda al criterio legale, parametrato sulla sua idoneità a permettere una decisione causa cognita (nella specie in termini di indispensabilità); che poi la prova, una volta introdotta nel processo, torni a beneficio della parte istante, è una delle possibili conseguenze naturali, non un dato che entri nella valutazione del giudice in sede di ammissione”.

Né si può obbiettare che tale interpretazione svuoterebbe di significato la sanzione dell’inammissibilità comminata dall’art. 468, giacché la parte inadempiente e come tale decaduta ai sensi dell’art. 468, comma 1 c.p.p.,  è ancora il giudice di legittimità delle leggi a dirlo, “rischia di vedersi comunque denegata o ristretta l’ammissione delle prove a suo favore”, anche nell’ipotesi in cui non vi sa stata alcuna precedente acquisizione probatoria. Diverso è, infatti, il parametro che orienta la decisione del giudice sull’ammissione delle prove ex art. 190 – rispetto alla quale è assolutamente preminente il diritto alla prova delle parti, cui può opporsi solo la manifesta superfluità o irrilevanza del mezzi istruttori richiesti – da quello che presidia i poteri di integrazione probatoria ex art. 507.

Del resto, che i poteri istruttori del giudice non siano vincolati alle determinazioni delle parti nell’esercitare il proprio diritto alla prova, includendovi inerzie ma anche rinunzie o accordi acquisitivi, trova conferma nella previsione di cui all’art. 507, comma 1 bis c.p.p., a norma del quale il giudice può disporre d’ufficio “anche l’assunzione dei mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431, comma 2 e 493, comma 3”.

Di contro, un’eccessiva restrizione dell’ambito applicativo della norma in questione, “sarebbe idonea” – come si legge ancora nella sentenza GRECO – “a vanificare il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e si porrebbe in palese contraddizione con l’esistenza degli amplissimi poteri del giudice in tema di richiesta di archiviazione del pubblico ministero”, e, potrebbe aggiungersi, con i poteri parimenti ampi spettanti ex art. 603 al giudice d’appello: ossia, con un sistema che esige che il giudice possa e debba sempre verificare il corretto esercizio da parte del pubblico ministero dei suoi poteri di iniziativa, come le sue carenze o omissioni.

Né può temersi che un siffatto ragionevole temperamento del principio dispositivo nuoccia alla difesa o faccia venir meno la terzietà del giudice. Il potere di iniziativa e di integrazione probatoria che l’art. 507 gli riconosce è conferito sia per supplire a lacune dell’accusa, sia per rimediare ad eventuali inerzie della difesa. E perderebbe la sua terzietà soltanto il giudice che ne approfittasse per coltivare proprie ipotesi ricostruttive, del tutto avulse da quelle prospettate dalle parti: cosa che l’art. 507 non consente.

Se è vero poi che l’ammissione di una prova a richiesta di parte potenzialmente giova al richiedente che confida di ricavarne elementi a conforto della propria tesi (difensiva o accusatoria), non è certo questa la prospettiva in cui si colloca il giudice nel disporla, avendo come unico parametro di valutazione non già quello della utilità e convenienza rispetto all’interesse e all’obbiettivo perseguito dalla parte richiedente, bensì la indispensabilità dell’accertamento ulteriore ai fini della conoscenza dei fatti da cui dipende la decisione sulla responsabilità dell’imputato (Cfr. ancora Corte Cost. 26.02.2010, n. 73).

E perché mai, come si chiedono ancora le Sezioni Unite nella sentenza GRECO, “non dovrebbe essere considerato terzo un giudice scrupoloso che intende giudicare a ragion veduta e non con informazioni conoscitive insufficienti ben sapendo che è possibile colmare almeno una parte delle lacune esistenti?”.

Circa l’assoluta necessità degli approfondimenti istruttori disposti d’ufficio dal giudice, con ammissione di propria iniziativa o a richiesta di parte, di nuovi mezzi di prova, deve convenirsi che il rigoroso parametro indicato dall’art. 507 mira  a selezionare l’attività istruttoria da compiersi, focalizzandola sui temi del processo che che, pur inerendo alle prospettazioni di parte, non sono stati adeguatamente esplorati, lasciando tuttavia intravedere la possibilità di pervenire, all’esito ulteriori approfondimenti, a risultanze decisive.

Va però ribadito e precisato che, sotto questo aspetto, assolutamente necessaria ai fini della decisione non è soltanto la prova che ex sé possa risultare concludente per la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.

Anzitutto, è vero che per le prove da disporsi ex art. 507 ciò che in linea di principio vale per qualsiasi altro elemento di prova. La rilevanza anche decisiva può dipendere da una valutazione d’insieme che permetta di cogliere il significato e il valore di ogni singolo elemento nella costruzione del mosaico probatorio, e nel modo in cui ciascun elemento si lega agli altri, dando loro, e a sua volta ricevendone, un significato e un peso che, singolarmente considerati, non avrebbero. E solo al termine dell’istruzione dibattimentale, ossia nella fase in cui si colloca l’esercizio dei poteri di integrazione probatoria, è possibile una valutazione d’insieme del compendio probatoria che faccia emergere la necessità o meno di ulteriori approfondimenti.

E una situazione di tal genere può ravvisarsi ove, su punti decisivi della controversia, persistano ombre o incertezze derivanti da un’istruzione dibattimentale non esauriente, vuoi per un atteggiamento rinunciatario o comunque per carenze o inerzie nelle iniziative di parte; vuoi, più semplicemente perché alcuni temi di prova non sono stati sufficientemente sondati. Ma a rendere indispensabile l’ammissione di nuovo mezzi di prova, può anche essere la necessità di compulsare nuovamente alcune delle fonti già escusse per sondarle su altre circostanze emerse nel corso dell’istruzione successiva alla prima escussione; o di esaminare nuovi testi sulla conoscenza che altre fonti attribuiscono loro in merito a fatti decisivi

S’intende poi, ed è persino superfluo sottolinearlo, come ci ricordano ancora le SS.UU., che “a  seguito dell’iniziativa officiosa, resta integro il potere delle parti di chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova – secondo la regola indicata nell’art. 495 comma 2° c.p.p. (prova contraria) – la cui assunzione si sia resa necessaria a seguito dell’integrazione probatoria disposta d’ufficio e, da diverso punto di vista, che l’esercizio dei poteri in deroga al principio dispositivo non fa venir meno l’onere del pubblico ministero di provare il fondamento dell’accusa e, tanto meno, l’obbligo per il giudice di rispettare i divieti probatori esistenti”. (Cfr. ancora Cass. SS.UU. n. 4281/2006 cit.).

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Sulla scorta di tali principi, al fine di completare il quadro probatorio, nel rigoroso rispetto delle ipotesi ricostruttive fin qui esplorate secondo le prospettazioni delle parti, e di approfondire o verificare l’attendibilità di risultanze già emerse nel corso dell’istruzione dibattimentale sulle molteplici vicende che incrociano quella che qui ci occupa, con ricadute o implicazioni di segno opposto sull’accertamento della responsabilità degli odierni imputati, per il groviglio di inferenze induttive che possono trarsene, appare necessario e indispensabile, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., disporre una serie di attività istruttorie di seguito indicate.

  1. I.

In virtù del consenso manifestato dalle parti all’udienza del 5.12.2012, deve disporsi l’acquisizione:

  1. della relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo del 2.3.1996 a firma dell’ispettore Gaetano Azzolina, concernente l’esame balistico-comparativo delle armi sequestrate a Mazzara Vito in data 7.2.1996 in esecuzione del decreto di sequestro del 3.2.1996;
  2. della relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo del 21.3.1996 a firma dell’ispettore Biagio Manetto, concernente l’arma sequestrata a carico di Zizzo Marco in data 4.3.1996.

Al riguardo è necessario acquisire informazioni presso il SERIMANT di Palermo in ordine all’effettiva avvenuta distruzione delle armi di cui al verbale di versamento presso il SERIMANT di Palermo n. 37/2008 (pratica 255/07) del 20.2.2008 con specifico riferimento ai reperti di cui ai punti da 69 a 73.

A corredo della relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo del 2.3.1996 a firma dell’ispettore Gaetano Azzolina, deve disporsi la produzione, a cura del P.M., dell’eventuale documentazione fotografica concernente i reperti oggetto della relazione tecnica a firma dell’ispettore Azzolina Gaetano.

Inoltre, va disposto l’esame dell’ispettore Azzolina Gaetano in ordine agli accertamenti balistici svolti sulle armi sequestrate a carico di Mazzara Vito in data 7.2.1996 e vanno altresì acquisiti:

  • i documenti prodotti dal P.M. all’udienza del 5.12.2012, come da relativo indice;
  • i documenti offerti in produzione dall’Avv. Miceli relativi agli accertamenti concernenti i due revolver rispettivamente calibro 357 magnum e calibro 38 special già nella disponibilità di Marrocco Luciano.

A riscontro delle dichiarazioni rese da Milazzo Vincenzo, è necessario acquisire informazioni presso la DIA di Palermo, la Squadra Mobile della Questura di Trapani e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani in ordine all’omicidio del giudice Alberto Giacomelli avvenuto a Trapani in data 14.9.1988 e all’esito del relativo procedimento penale, con specifico riguardo alla tipologia di armi usate dai killer, anche al fine di appurare se siano state effettuati accertamenti di comparazione balistica e se i dati e la documentazione fotografica afferenti al materiale balistico repertato in occasione del predetto delitto siano transitati nelle banche dati nazionali.

  1. II.

In relazione al contesto criminoso in cui sarebbe maturata la decisione di uccidere rostagno e a risultanze emerse nel corso dei primi accertamernti investigativi, appare necessario disporre l’esame:

  • di Fiorino Liborio, Martinez Salvatore e Polizano Rocco, in ordine alla presenza presso la cava sita a Valderice nella contrada Rocca di Giglio;
  • del maresciallo Angelo Voza – già indicato dalla teste Rostagno Carla come uno dei due appartenenti alla Guardia di Finanza che furono i referenti del fratello Mauro Rostagno – sulle circostanze indicate dall’Avv. Greco, per conto dell’Avv. Lanfranca, e dall’Avv. Miceli; nonché sugli accertamenti svolti nell’ambito dell’indagine sul Circolo Scontrino e relative logge massoniche;
  • di Filippello Giacoma in ordine al presunto incontro tra Rostagno e L’Ala Natale; nonché in ordine ai rapporti tra esponenti massonici e affiliati mafiosi e alla vicenda concernente l’acquisto di armi per conto delle cosche mafiose locali, come risulta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 a carico di Grimaudo Giovanni ed altri (pag. 66-67) e tenuto conto dei riferimenti ad un presunto traffico di armi contenuti nel verbale di s.i.t. Rese da Rostagno in data 25.2.1988;
  • del dott. Germanà Calogero in ordine all’omicidio di Mastrantonio Vincenzo avvenuto in data 1.5.1989 e all’esito del relativo procedimento.

Con riferimento alle dichiarazioni già rese sul conto del predetto Mastrantonio rispettivamente dal dott. Germanà Calogero e dai collaboratori di giustizia Milazzo Vincenzo e Sinacori Vincenzo, va sollecitato, ai sensi dell’art. 506 c.p.p., il P.M. a fornire chiarimenti sull’esito del procedimento concernente l’omicidio di Mastrantonio Vincenzo.

In relazione alle attività di ricerca poi sfociate nel rinvenimento della Fiat Uno presumibilmente usata dai killer va disposto l’esame del brigadiere Cillaroto Vincenzo autore del sopralluogo effettuato insieme al deceduto brigadiere Orlando Andrea, come da relazione di servizio del 27.9.1988: previo accertamento dell’esistenza in vita dello stesso Cillaroto e compiuta identificazione a cura del Comando Compagnia Carabinieri di Trapani – Nucleo Operativo Radiomobile.

Lo stesso Comando avrà cura di trasmettere a questa Corte l’elenco dei militari del N.O.R.M. in servizio tra il 26 e il 27 settembre 1988.

Parimenti va sollecitato il P.M. a fornire chiarimenti in ordine alla sorte del materiale sequestrato presso la cava sita a Valderice nella contrada Rocca di Giglio.

  1. III.

A corredo delle risultanze già acquisite su Bulgarella Giuseppe (Puccio) e i suoi controversi rapporti con ambienti mafiosi (v. dichiarazioni di Cardella, Brusca e Siino), vanno acquisite informazioni, tramite il Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani, in ordine alla partecipazione dell’impresa di Bulgarella Giuseppe (Puccio) a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche nella provincia di Trapani tra il 1987 e il 1989 e all’esito di tali gare, con particolare riferimento ai lavori connessi alle opere per la metanizzazione del territorio trapanese nel 1987.

Al riguardo vanno acquisite informazioni, tramite la Squadra Mobile della Questura di Trapani, circa i precedenti giudiziari del padre e del fratello di Bulgarella Giuseppe (Puccio).

Appare, inoltre, opportuno, ai sensi dell’art. 506 c.p.p., sollecitare il P.M. a fornire chiarimenti in ordine all’esito del procedimento penale instaurato a carico di Bulgarella Giuseppe per il reato di cui all’art. 371 bis c.p.p..

Deve, infine, disporsi nuovo esame di Ingrasciotta Caterina in ordine ai rapporti di frequentazione intrattenuti con il dott. Giovanni Falcone e con riferimento alla disponibilità da parte del Rostagno di una videocamera amatoriale, nonché in relazione alle asserite pressioni ricevute da vari ambienti a proposito dei servizi giornalistici curati dal Rostagno, come già riferito dalla stessa Ingrasciotta e dal Bulgarella.

  1. IV.

In virtù del consenso manifestato dalle parti all’udienza del 5.12.2012, deve disporsi l’acquisizione del verbale di s.i.t. rese da Mulè Nicolò in data 28.9.1993 e già prodotto dall’Avv. Miceli all’udienza del 18.04.2012.

Vanno, altresì, acquisiti i documenti offerti in produzione all’udienza del 5.12.2012 dall’Avv. Miceli, come da relativo indice.

Deve, poi, disporsi l’esame:

  • di Mulè Nicolò in ordine alla natura dei documenti visionati, come risulta dal verbale di s.i.t. rese in data 28.9.1993;
  • di Cannizzaro Maria – già indicata dal teste Amodeo Pietro – in ordine alle circostanze dedotte dall’Avv. Crescimanno e dall’Avv. Galluffo e in ordine all’ultima volta antecedente l’omicidio di Rostagno in cui Cardella Francesco si recò a Milano;
  • di Augias Corrado sulle circostanze indicate dall’Avv. Vezzadini e sull’allestimento della puntata della trasmissione “Telefono Giallo” andata in onda in data 27.10.1989, con particolare riferimento alle confidenze ricevute dal regista Cavallone Alberto in ordine ai problemi e agli ostacoli incontrati nella raccolta del materiale e nell’individuazione delle fonti su cui imbastire il programma; nonché sui contatti avuti con Cardella Francesco al riguardo e sugli eventuali contatti diretti dello stesso Augias con alcune delle fonti compulsate per la trasmissione; ed ancora con riferimento alle ragioni della mancata partecipazione alla trasmissione di Roveri Elisabetta e Cardella Francesco, alle ragioni per le quali non fu trasmesso neanche un frammento dell’intervista “schermata” rilasciata da Faconti Alessandra al regista Cavallone Alberto, secondo quanto dichiarato dalla stessa Faconti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani in data 7.8.1996;
  • di Cavallone Alberto, previo accertamento della permanenza in vita dello stesso a cura della Squadra Mobile della Questura di Trapani, sulle medesime circostanze concernenti l’esame di Augias Corrado e sulle circostanza oggetto delle dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani in data 11.9.1996;
  • di Bizzi Giuseppe in ordine alle circostanze oggetto del confronto con Bulgarella Giuseppe del 2.8.1996

Occorre accertare, tramite il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani, la natura e l’entità dei flussi finanziari concernenti la Saman negli anni 1988 e 1989, con particolare riguardo ai finanziamenti erogati o in corso di erogazione da parte di enti pubblici, quali Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia di Trapani, Comune di Trapani, Comune di Marsala e Comuni limitrofi.

Vanno, altresì, acquisite, tramite il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani, opportune informazioni in ordine agli intrecci tra le società facenti capo a Saman e segnatamente Saman International, Saman Italia, Saman France, Saman s.r.l., GE Solidarietè, Il Mattone, Ibiscus e le cooperative Cukku e Sagaro (queste ultime citate da Faconti Alessandra) e all’organizzazione non governativa specializzata in aiuti umanitari O.I.A.S.A. (citata da Raggi Lorella all’udienza del 9.5.2012): delle predette società occorre appurare epoca di costituzione, composizione, cariche sociali, oggetto sociale, attività accertate e fonti di finanziamento, precisando quali delle predette società fossero operative tra gli anni 1987 e 1989.

Al contempo, va accolta la richiesta dell’Avv. Miceli di disporre l’acquisizione:

  • del certificato del casellario giudiziale a carico di Sipala Roberto;
  • dell’eventuale sentenza di condanna a carico di Sipala Roberto per il delitto di diffamazione commesso nei confronti di Roveri Elisabetta.

Inoltre, in relazione alle dichiarazioni rese da Sinacori Vincenzo, devono acquisirsi informazioni, tramite la Squadra Mobile della Questura di Trapani, circa eventuali rapporti di parentela tra Bonanno Giacomo, nato a Mazara del Vallo il 16.5.1957, originariamente indiziato di concorso nell’omicidio Rostagno, e Bonanno Pietro, indicato da Sinacori Vincenzo come componente del gruppo di fuoco, di cui avrebbe fatto parte anche Mazara Vito, operante nella zona di Valderice e Trapani.

In relazione alla richiesta di esame del collaboratore Fiorentino Antonio avanzata dall’Avv. Vezzadini e dall’Avv. Galluffo, devono acquisirsi in via preliminare:

  • presso la DIA di Lecce informazioni in ordine alla carriera criminale e al percorso collaborativo di Fiorentino Antonio;
  • presso la DIA di Catanzaro una scheda informativa relativa a Isabella Agostino con specifico riferimento agli eventuali periodi di detenzione, con specificazione dei relativi titoli di reato, di Isabella Agostino presso la Casa Circondariale di Lamezia Terme e ad eventuali periodi di codetenzione di Isabella Agostino e Fiorentino Antonio.

Al contempo, appare opportuno, ai sensi dell’art. 506 c.p.p., sollecitare il P.M. a fornire chiarimenti sull’esito delle indagini nei confronti di Cardella Francesco, tenuto conto che il GIP del Tribunale di Palermo con il provvedimento del 29.9.1999, con cui ha ordinato l’archiviazione nei confronti degli originari coindagati (Bonanno, Oldrini, Rallo, Roveri, Serra, Cammisa e Marrocco), ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per la prosecuzione delle indagini nei confronti di Cardella Francesco e tenuto conto che nella Richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 5.12.1998 (pag. 25) si fa riferimento a numerose richieste di rogatoria internazionale ancora pendenti con riferimento alla posizione di Cardella Francesco.

  1. V.

In relazione al tema del traffico di droga e armi come oggetto specifico di attenzione e interessamento da parte del Rostagno in rubriche di approfondimento su RTC, ma anche in vista di inchieste giornalistiche in fieri, appare, altresì, assolutamente necessario acquisire, a cura della cancelleria, la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in relazione al sequestro di un carico di droga trasportato dal cargo Fidelius, il cui dibattimento è iniziato nel gennaio 1988, come risulta dall’intervista rilasciata a Rostagno dal dott. Paolo Borsellino in data 25.1.1988 (DVD n. 11 produzione dell’Avv. Lanfranca); e insieme alla sentenza vanno acquisiti gli atti (irripetibili) relativi al sequestro predetto.

Inoltre, al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani vanno richieste informazioni sulle indagini che portarono al clamoroso sequestro citato nell’intervista predetta e a loro eventuali sviluppi successivi, nonché in relazione all’armatore e alle società collegate.

Nel quadro delle inchieste giornalistiche condotte dal Rostagno nell’ambito del traffico di armi, deve disporsi l’esame:

  • di Torregrossa Natale, nato a Trapani il 12.10.1950, previo accertamento della permanenza in vita a cura della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine all’incontro avuto con Rostagno il 22.2.1988 e ad eventuali successivi contatti;
  • del dentista che operava presso la comunità Saman nel 1988, previa compiuta identificazione a cura della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine all’incontro di Rostagno con Torregrossa Natale, di cui al verbale di s.i.t. rese da Rostagno in data 25.2.1988.
  1. VI.

Risulta assolutamente necessario disporre nuovo esame di Cicero Antonino al fine di  chiarire le circostanze oggetto della relazione di servizio del 27.11.1996.

Appare parimenti necessario acquisire, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, la nota informativa, citata dal colonnello Dell’Anna Elio all’udienza del 16.2.2011, relativa agli accertamenti sul conto di Cammisa Giuseppe e di Tamburello Giacomo, nonché sui presunti rapporti tra il Cammisa e l’Avv. Messina Antonio; ed ancora, una scheda informativa in ordine all’esito dei procedimenti penali riguardanti il Cammisa, con particolare riguardo ad un procedimento concernente il traffico di stupefacenti, in concorso con Messina e Tamburello, e ad un procedimento relativo al delitto di favoreggiamento in relazione ad un omicidio consumato in località Tre Fontane nel 1981.

  1. VII.

In relazione alle dichiarazioni rese da Sinacori Vincenzo, occorre, poi, acquisire informazioni presso la DIA di Palermo, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani e il ROS dei Carabinieri di Palermo in ordine ad eventuali attività d’indagine svolte sul coinvolgimento di Virga Vincenzo, Messina Giuseppe e Lipari Giuseppe (detto Pino) nello smaltimento di rifiuti.

Gli organi di polizia giudiziaria delegati avranno cura di precisare, in particolare a se tra le imprese facenti capo, anche per interposta persona, a Virga Vincenzo, ve ne fosse una specializzata nel settore del trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, se a questa impresa o ad altre con essa collegate fosse cointeressato il geom. Lipari Giuseppe e il commercialista trapanese Messina Giuseppe, se questa impresa o queste imprese avessero avviato o progettato di avviare un traffico di rifiuti speciali verso l’estero.

In tale contesto, e avuto riguardo alle dichiarazioni già rese dal dott. Pampillonia all’udienza del 6.4.2011 (pag. 28), è necessario altresì acquisire informazioni presso il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani e la D.I.A. di Palermo circa il coinvolgimento di Di Falco Pietro in indagini relative a traffici illeciti di rifiuti chimici o tossici; e l’esito degli eventuali procedimenti istruiti.

  1. VIII.

Va, inoltre, disposto l’esame:

  • di Palladino Andrea e Scalettari Luciano, in ordine alle circostanze che denoterebbero legami di Cammisa Giuseppe, inteso Juppiter, con ambienti dei servizi segreti; a corredo deve acquisirsi i documenti nn. 4 e 5 della odierna produzione dell’Avv. Galluffo Vito;
  • di Benivegna Angelo, nato a Trapani il 24.3.1953, giornalista di RTC, già citato dal dott. Pampillonia, in ordine a contatti di Cammisa con la Somalia;
  • di Navarro Stagno Carl in ordine al presunto coinvolgimento di Cardella in un traffico di armi con la Somalia e in ordine alle confidenze ricevute al riguardo da Ilaria Alpi;
  • di Cammisa Giuseppe in ordine ad eventuali contatti avuti con la Somalia anche in epoca antecedente al 1992, ai rapporti con Cardella Francesco, alla sua presenza presso la comunità Saman e quanto a sua conoscenza sui contrasti tra Cardella e Rostagno in epoca anteriore e prossima all’omicidio dello stesso Rostagno;
    • dell’On. Oddo Camillo in ordine ad eventuali notizie apprese dai vertici del P.C.I. sulla presenza di Gladio a Trapani o su movimenti sospetti intorno ad una base aerea; a corredo deve disporsi l’acquisizione dei documenti nn. 8 e 9 della odierna produzione dell’Avv. Galluffo Vito;
    • del Sen. Massimo Brutti in ordine a eventuali studi o relazioni depositate agli atti delle Commissioni Parlamentari d’Inchiesta di cui ha fatto parte sul tema della presenza di Gladio in Sicilia e presunte connessioni con gravi avvenimenti delittuosi;
    • del colonnello Fornaro Paolo, in ordine alle circostanze indicate dall’Avv. Galluffo;
    • del colonnello Piacentini Luciano, previa compiuta identificazione e accertamento della permanenza in vita a cura della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine alle circostanze indicate dall’Avv. Galluffo;
    • dell’ammiraglio Martini Fulvio, previa compiuta identificazione e accertamento della permanenza in vita a cura della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine alle circostanze indicate dall’Avv. Galluffo;

In ordine alla richiesta di esame del generale Rosa Mario Benito avanzata dall’Avv. Galluffo, risulta assolutamente necessario acquisire in via preliminare informazioni presso l’AISE per accertare se a capo del SISMI nel 1988 vi fosse il generale Rosa o altro ufficiale.

In relazione alle dichiarazioni rese da Elmo Francesco, risulta assolutamente necessario acquisire informazioni presso l’AISE per accertare se lo stesso fosse uno dei riferimenti del colonnello Ferraro Mario.

Deve, poi, disporsi ai sensi dell’art. 512 c.p.p. l’acquisizione del verbale – in forma non omissata, salvo la persistenza di esigenze investigative – delle dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani dal maresciallo Li Causi Vincenzo in data 28.6.1993, nonché eventuali altri verbali di dichiarazioni rese dal Li Causi nell’ambito del procedimento istruito dalla Procura della Repubblica di Trapani sul caso dell’omicidio Rostagno e sul caso Gladio in relazione all’attività del Centro Scorpione.

A quest’ultimo riguardo va disposta l’acquisizione del decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Trapani in data 1.6.2000 nell’ambito del procedimento sul centro Scorpione.

  1. IX.

Inoltre, appare assolutamente necessario acquisire informazioni, tramite la Squadra Mobile della Questura di Trapani, in ordine alle modalità di compilazione dell’elenco degli iscritti alle Logge operanti nell’ambito del Circolo Scontrino (Rapporto preliminare della Squadra Mobile della Questura di Trapani datato 5.9.1986 fascicolo I fogli 29-38), ivi compreso quello relativo alla Loggia Osiride, e ad eventuali accertamenti su affiliati non risultanti dai registri e sul progetto di gemellaggio tra le logge trapanesi e la Loggia Socrate di Catania (pag. 6 sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 a carico di Grimaudo Giovanni ed altri).

A tal proposito deve disporsi l’acquisizione, a cura della cancelleria, della copia del carteggio sequestrato in data 14.10.1987.

Deve, poi, disporsi l’acquisizione del verbale delle dichiarazioni dibattimentali rese da Filippello Giacoma all’udienza del 20.3.1993 nell’ambito del procedimento penale n. 24/1991 definito con sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 a carico di Grimaudo Giovanni ed altri.

  1. X.

Deve trovare accoglimento la richiesta avanzata dall’Avv. Galluffo di acquisizione della copia del libro “Delitto Rostagno – un teste accusa” pubblicato da Di Cori Sergio, documento n. 1 della odierna produzione dell’Avv. Galluffo Vito, in vista dell’esame che va parimenti disposto di Di Cori Sergio in ordine alle circostanze indicate dall’Avv. Galluffo e in ordine ai rapporti e alle confidenze ricevute da Rostagno.

Allo stesso modo deve disporsi l’acquisizione del documento n. 2 della odierna produzione dell’Avv. Galluffo Vito.

A corredo di tali incombenze istruttorie va disposto, altresì, l’esame:

  • di Gandus Valeria citata dal dott. Pampillonia nel corso dell’udienza del 6.4.2011;
  • di Pampillonia Giovanni sugli specifici accertamenti (nota 12.11.1996 n. 0763/95 DIGOS) espletati a riscontro delle dichiarazioni rese da Elmo Francesco, da Di Cori Sergio e da Gandus Valeria.

In relazione alle dichiarazioni rese da Elmo Francesco va disposto l’esame:

  • del maresciallo Vacchiano Vincenzo, già in servizio presso i Carabinieri di Torre Annunziata, previa compiuta identificazione a cura del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, in ordine all’oggetto delle indagini e all’esito delle stesse cui ha collaborato Elmo Francesco.
  1. XI.

Appare, poi, assolutamente necessario acquisire, tramite la Squadra Mobile della Questura di Trapani con facoltà di subdelega, copia delle missive detenute da Curcio Renato e allo stesso inviate da Rostagno Mauro, di cui lo stesso Curcio, nel corso dell’esame del 7.11.2012 (pag. 204), ha manifestato la disponibilità all’esibizione.

  1. XII.

In relazione alle richieste avanzate dall’Avv. Crescimanno devono acquisirsi informazioni presso il D.A.P. in ordine:

  • ai periodi di codetenzione di Milazzo Francesco e Agata Mariano;
  • ai periodi di codetenzione di Marchese Giuseppe e Agate Mariano;
  • ai periodi di codetenzione di Mutolo Gaspare e Agate Mariano;
  • ai periodi di detenzione di Calcara Vincenzo presso la Casa di Reclusione di Favignana;

Al contempo, sulla base delle risultanze della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 5.6.1993 a carico di Grimaudo Giovanni ed altri, devono acquisirsi informazioni presso il D.A.P. in ordine:

  • ai periodi di codetenzione di Grimaudo Giovanni e Agate Mariano;
  • ai periodi di codetenzione di Grimaudo Giovanni e L’Ala Natale;
  • ai periodi di codetenzione di Grimaudo Giovanni e Riserbato Antonino;
  • ai periodi di codetenzione di Grimaudo Giovanni e Scavuzzo Pietro.
  1. XIII.

A corredo delle risultanze sull’affiliazione mafiosa degli odierni imputati e sul loro coinvolgimento in gravi fatti di sangue va disposta l’acquisizione:

  • del decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 12.5.1997 di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di Virga Vincenzo.

Allo stesso modo deve disporsi l’acquisizione delle seguenti sentenze:

  • Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 28.12.2000 in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Trapani in data 3.5.1999, irrevocabile il 13.3.2002 (RINO 2);
  • Corte d’Assise di Palermo del 10.2.1999, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo in data 9.11.2000, irrevocabile il 15.7.2002;
  • Corte d’Assise di Palermo del 27.1.2003, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo in data 24.2.2004, irrevocabile il 12.1.2005;
  • Corte d’Appello di Palermo del 17.6.2005 in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo il 23.12.2003, irrevocabile il 4.5.2006;
  • GUP del Tribunale di Caltanissetta del 20.11.2002, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta il 28.6.2005, irrevocabile 31.1.2007;
  • Tribunale di Trapani dell’11.12.2008, confermata dalla Corte d’Appello di Palermo il 12.7.2010, irrevocabile il 25.11.2010.
  1. XIV.

In ordine alla richiesta di ispezione dei luoghi avanzata dalle parti deve disporsi perizia al fine di accertare lo stato dei luoghi all’epoca del delitto, mediante acquisizione delle aerofotogrammetrie più prossime alla data dell’omicidio (26.9.1988), e con riferimento anche agli anni 1987-1989 per riscontrare eventuali modifiche intervenute nel tempo: ciò avendo specifico riguardo alla presenza di eventuali strade o trazzere che ponessero in collegamento il luogo dell’omicidio con le arterie stradali vicine, nonché le eventuali vie di collegamento tra il luogo dell’omicidio e la cava in contrada Rocca di Giglio (Valderice) ove venne rinvenuta in data 27.9.1988 la Fiat Uno bruciata.

  1. XV.

Deve mantenersi, invece, allo stato, la riserva in ordine alla formulazione di apposita richiesta di trasmissione di specifici atti della Commissione d’Inchiesta sul caso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Allo stesso modo occorre rinviare all’esito dell’esame di Cavallone e Di Cori la richiesta avanzata dall’Avv. Miceli di nuovo esame di Roveri Elisabetta e di Rostagno Maddalena.

  1. XVI.

Viceversa, non risulta assolutamente necessario procedere all’esame di:

  • De Lutiis Giuseppe, atteso che, in base alle circostanze dedotte dall’Avv. Galluffo, dovrebbe riferire su fatti appresi in via indiretta;
  • De Gennaro Giovanni, in quanto le circostanze dedotte dall’Avv. Galluffo risultano generiche;
  • Marino Leonardo, perché i fatti dedotti dall’Avv. Galluffo sono inconferenti;
  • di Macaluso Maurizio in ordine alle circostanze apprese da Di Cori, avendo disposto l’acquisizione dell’articolo pubblicato dal giornalista.

Allo stesso modo non risulta assolutamente necessario acquisire:

  • il documentario “La voce nel vento” di Alberto Castiglione, atteso che, in mancanza di indicazioni specifiche, risulta superfluo, in quanto concernente le dichiarazioni rese da Rostagno Carla, già escussa nell’ambito del presente procedimento;
  • copia dei verbali relativi all’acquisizione, all’apertura e alla chiusura dei reperti balistici concernenti l’omicidio Rostagno e gli omicidi Piazza-Sciacca, Pizzardi, Reina, Montalto e Monteleone, atteso che non sussistono concreti elementi idonei ad avvalorare ipotesi di contaminazione dei reperti oggetto dell’accertamento peritale già disposto.

Alla luce delle circostanze emerse nel corso dell’esame di Sipala Roberto, non risulta assolutamente necessario procedere alla compiuta identificazione di Fagone Luigi.

In relazione al tema di approfondimento indicato dall’Avv. Crescimanno, la documentazione in atti consente di individuare l’epoca e le modalità di identificazione delle sorelle Fonte, quali testimoni oculari del transito dell’autovettura Fiat Uno di colore bianco, presumibilmente usata dai killer, sicché non risultano necessari ulteriori approfondimenti.

Da ultimo, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti risultano già accertati i periodi e i luoghi di detenzione di Agate Mariano dall’ultimo arresto (18.1.1985) e durante le udienze del procedimento n. 11/1986 R.G. Assise a carico di Agate Mariano + 13 concernente l’omicidio di Lipari Vito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 506, 507 e 512 c.p.p.,

dispone l’acquisizione della documentazione e delle informazioni sopra indicate: avranno cura i Comandi e i Dirigenti degli organi di polizia destinatari delle richieste di informazioni di designare, ciascuno per quanto di competenza, un ufficiale o un funzionario che dovrà comparire davanti a questa Corte per riferire sulle informazioni che si raccomanda di trasmettere con la massima urgenza, compatibilmente con la complessità degli accertamenti richiesti;

dispone l’esame dei testi specificamente ammessi, onerando della citazione le parti richiedenti e mandando alla cancelleria per la citazione dei testi ammessi d’ufficio;

dispone perizia per i fini di cui in premessa e all’uopo nomina perito il dott. Enrico Russo che dovrà comparire per il conferimento dell’incarico;

rinvia all’esito dell’esame del Sen. Massimo Brutti l’eventuale formulazione di apposita richiesta di trasmissione di specifici atti della Commissione d’Inchiesta sul caso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e all’esito dell’esame di Cavallone e Di Cori la richiesta avanzata dall’Avv. Miceli di nuovo esame di Roveri Elisabetta e di Rostagno Maddalena;

rigetta nel resto le richieste avanzate dalle parti.

Trapani, 14 dicembre 2012

Il giudice                                                                                            Il Presidente

Samuele Corso                                                                                  Angelo Pellino

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