ART. 88 COSTITUZIONE ITALIANA
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Il mutamento della situazione politica, confermato dalle elezioni amministrative o da referendum, costituisce valido motivo di scioglimento anticipato delle Camere.
Nel venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori,
quindi nell’ipotesi, ormai dato di fatto, di crisi di rappresentatività dell’organo elettivo, e cioè nella corrispondenza fra Parlamento e corpo elettorale, il Capo dello Stato diviene l’interprete diretto del corpo elettorale e procede allo scioglimento delle Camere. Inoltre può costituire valido motivo di scioglimento anticipato delle Camere l’emergere di nuove questioni fondamentali, su cui i candidati non avevano preso posizione al momento della campagna elettorale e che gli stessi elettori non potevano aver preso in considerazione al momento del voto. In tali situazioni lo scioglimento anticipato è giustificato dall’esigenza di interrogare su tali questioni il corpo elettorale.
Inoltre, in caso d’inerzia nell’attuazione della Costituzione,
lo scioglimento anticipato può essere deciso come sanzione nei confronti di un Parlamento inerte nell’attuazione della Costituzione.
Inoltre se sussiste un tentativo di «sovvertimento legale» della Costituzione, si configura l’ipotesi di uno scioglimento sanzione.
inoltre secondo il Codice civile / Libro Quinto / Titolo II
Art.2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro, in questo caso i rappresentanti del popolo, non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
in sostanza: Napolitano deve sciogliere il Parlamento e il Governo.